
Problema amianto | La legislazione | |
![]() Sin dal 1976 il consiglio della CEE ha emanato direttive relative alla protezione e alla sicurezza dei lavoratori e concernenti restrizioni all'immissione sul mercato e all'utilizzo di sostanze pericolose. Le altre nazioni europee hanno recepito tali direttive e deliberato con tempestività normative che consentono l'avvio di nuovi investimenti a più categorie imprenditoriali. In Italia l'atteggiamento dell'opinione pubblica e di molti addetti ai lavori è stato di attendismo, in mancanza di leggi più vincolanti. Nel D.L. 277 del 1991 si menzionano disposizioni per la protezione all'amianto, ma senza affrontare radicalmente la questione. Solo con la Legge 257 del 27 marzo 1992 è stato emanato il divieto di produzione, commercializzazione, lavorazione e utilizzo di prodotti contenenti amianto, fissando anche le misure per la decontaminazione e la bonifica dei siti a rischio. Le disposizione attuative dei lavori di asporto sono state in seguito predisposte e specificate nel Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994. Secondo le norme attuali tutti i lavori di ripristino o altro che si eseguano su una copertura in cemento amianto (Eternit o di qualsiasi natura), sono soggetti alle leggi 257/1992, 277/1991 e 626/1994 che disciplinano le modalità di intervento. Le ULSS territorialmente competenti hanno il compito di dare parere favorevole agli interventi prospettati. Per legge, le ditte che si accingono ad eseguire i lavori di bonifica o asporto delle coperture devono aver effettuato dei corsi appositi per la formazione dei propri lavoratori e, secondo le normative, il proprietario dell'immobile è proprietario del rifiuto. La legislazione prevede inoltre sanzioni per la mancata adozione di misure idonee e sicure, che vanno dalle sanzioni pecunarie, da € 2.583 a € 5.164 euro, per la non ottemperanza alla legge 257, fino alla cessazione coatta dell'attività della società alla terza infrazione. La ditta appaltatrice è tenuta a istruire un piano di lavoro che sarà presentato all'ULSS competente, a conservare i registri di carico e di scarico dei materiali di risulta, la documentazione relativa alle visite mediche, le schede di rilevamento del rifiuto, le comunicazioni fornite al catasto rifiuti. L'appaltatore inoltre dovrà comunicare per iscritto la cessazione dei lavori, la destinazione dei rifiuti, il trasportatore autorizzato, le modalità di discarica e gli esiti dell'analisi dei materiali. | ||